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“Lettura
della casella di posta elettronica da parte del datore di lavoro: lecito o
illecito?”
(di
V.
Frediani) |
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La
questione inerente l’accesso da parte del datore di lavoro alla casella
di posta elettronica in uso del dipendente,
pone due problematiche di tipo giuridico: l’una inerente la
potenziale violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori - recante
il divieto dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza – l’altra
connessa alla potenziale violazione della privacy. In
merito al primo aspetto, vi sono due correnti di pensiero. Taluni
ritengono che il controllo delle
e-mail da parte del datore di lavoro non configuri una condotta lecita in
quanto incompatibile con i diritti costituzionali dell’inviolabilità
della libertà e della segretezza nonché tenuto conto proprio dell’art.
4 dello Statuto dei Lavoratori, che stabilisce:”È
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature (ai
fini del presente articolo, si ritengono inclusi i pc, server e strumenti
elettronici mediante cui visualizzare l’attività del dipendente) per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna.” La
norma individua pertanto due punti cardine: uno è dato dal divieto
assoluto ed inderogabile di installazione ed uso di apparecchiature
esclusivamente al fine di controllare l’attività dei lavoratori
partendo dal presupposto che la vigilanza sul lavoro, pur se necessaria
nell’organizzazione produttiva, debba essere contenuta
in una dimensione umana e non con la finalità esclusiva di
eliminare ogni zona di riservatezza spettante al dipendente (e
ricordiamo che se il datore di lavoro legge la posta elettronica del
proprio dipendente non rispettando le prerogative poste a tutela dello
stesso, può incorrere anche nel reato di violazione della corrispondenza
punito con la reclusione sino ad un anno!!!); l’altro punto concerne la
“flessibilità” del divieto qualora vi sia un interesse superiore
inerente esigenze di carattere organizzativo e produttivo
dell’azienda. Secondo
altra corrente, invece, è legittima la lettura da parte del datore di
lavoro della posta elettronica del dipendente, in quanto il lavoratore
negli ambienti di lavoro e durante l’orario, può utilizzare gli
strumenti messi a sua disposizione solo per scopi lavorativi.
Conseguentemente,
qualora il contenuto delle e-mail sia di tipo prettamente personale ma
redatto ed inviato durante il normale orario di lavoro con
l’utilizzo della strumentazione in uso nell’ambiente di lavoro, non può
certo ritenersi configurabile un illecito da parte del datore di lavoro, proprio
perché si presume che tutta la posta concerna esclusivamente contenuti
attinenti l’attività lavorativa. In
tal caso sarebbe peraltro il dipendente ad incorrere in un reato, in
quanto la sua
“distrazione” per inviare e ricevere posta elettronica personale, può
configurare un cosiddetto “furto tempo macchina”, ovvero un furto da
parte del dipendente del tempo che dovrebbe destinare allo svolgimento
dell’attività per la quale è
stato assunto. In
materia poi di violazione
della privacy, secondo la sottoscritta non è condivisibile ritenere le
notizie inviate e ricevute mediante casella di posta elettronica
aziendale, prettamente personali, e quindi tutelabili dalla legge 675/96. Di
parere contrario sembrerebbe essere il Garante della Privacy, che sino ad
oggi si è espresso a favore del diritto del dipendente alla riservatezza
in materia di messaggi personali anche se inviati con posta elettronica
aziendale, salvo l’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia informato il
dipendente dell’eventualità di dover controllare la casella in suo uso
(pur sempre e solo per motivi di ordine aziendale). La
soluzione a questo “rompicapo” giuridico - spesso ricorrente nelle
aziende italiane - può
derivare pertanto solo dall’adozione da parte datore di lavoro, del
regolamento aziendale interno che indichi espressamente la destinazione
della casella di posta elettronica ad un uso esclusivamente di tipo
lavorativo, precisando eventualmente ipotesi tassative di utilizzo
della posta elettronica per motivi extra lavorativi. Dott.ssa
Valentina Frediani www.consulentelegaleinformatico.it
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