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"Il
mobbing"
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Il termine
“mobbing” deriva dal verbo inglese "to mob", che
letteralmente significa "attaccare", "aggredire". Con
questo termine si indica il tipo di aggressione praticato da alcuni
animali che, circondando minacciosamente un membro del gruppo, ne
provocano l’allontanamento. In ambito
lavorativo è ormai consuetudine usare questo termine per i casi estremi
in cui un dipendente è costretto a lasciare la propria occupazione, non
riuscendo ad integrarsi nella realtà aziendale, a
causa dell’ostilità dei colleghi e/o dei diretti superiori. Il Presidente del
Parlamento Europeo, Pat Cox, presentando a Strasburgo i dati dell'Agenzia
Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Aessl), ha lanciato
un’allarme secondo cui gli europei vessati sul lavoro sarebbero circa 40
milioni, di cui un milione e mezzo in Italia (dati Ispesl - Istituto
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, organo tecnico-scientifico
del Servizio Sanitario Nazionale). In termini
economici questo fenomeno ha un costo valutato intorno ai 20 miliardi di
euro l’anno. Secondo l'Ispesl
un lavoratore sottoposto a violenze psicologiche ha infatti un rendimento
inferiore del 70 per cento in termini di produttività, con un’incidenza
sul costo sostenuto dal datore di lavoro pari ad un incremento del 180%. Ciò deriva anche
dagli effetti negativi che questo fenomeno ha sulla salute del dipendente,
il quale spesso sviluppa reazioni psicosomatiche come cefalea,
tachicardia, gastriti, dolori osteoarticolari e disturbi dell'equilibrio,
fino ad arrivare all’ansia, disturbi dell'umore e perfino a reazioni
estreme come l’anoressia, la bulimia e l’alcolismo. Sul piano legale
non è facile dimostrare di essere vittima del mobbing. Ad oggi, in
Europa, solo la Francia e la Svezia hanno adottato leggi specifiche per
contrastare questo fenomeno. In Italia
comunque, anche in assenza di specifici provvedimenti legislativi è
possibile difendersi grazie a norme già esistenti nel nostro ordinamento,
che assicurano la tutela del lavoratore ed il risarcimento dei danni
subiti per comportamenti assimilabili al “mobbing”. L’articolo 2087
del Codice Civile sancisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri
dipendenti. Pertanto il datore di lavoro deve predisporre all’interno
della propria azienda non solo le misure espressamente imposte dalla
legge, ma anche tutte le altre eventuali misure che si rendano
concretamente necessarie. E’ questo il
caso della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, sezione lavoro,
depositata il 16/11/99. Con questa
sentenza il “mobbing” è entrato nella giurisprudenza italiana del
lavoro e, senza dubbio, potrà estendere il campo di responsabilità
dell’imprenditore che potrà essere chiamato a rispondere in prima
persona sia nel caso in cui non fosse in grado di circondarsi di
collaboratori competenti e corretti, sia nel caso in cui non fosse in
grado di vigilare sul comportamento dei propri dipendenti, evitando che si
verifichi la lesione di un diritto soggettivo assoluto, ovvero quello alla
salute dell’individuo. Soluzioni
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