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Nuove frontiere per la gestione del personale

"Il mobbing"
 


Il termine “mobbing” deriva dal verbo inglese "to mob", che letteralmente significa "attaccare", "aggredire". Con questo termine si indica il tipo di aggressione praticato da alcuni animali che, circondando minacciosamente un membro del gruppo, ne provocano l’allontanamento.

 

In ambito lavorativo è ormai consuetudine usare questo termine per i casi estremi in cui un dipendente è costretto a lasciare la propria occupazione, non riuscendo ad integrarsi nella realtà aziendale,  a causa dell’ostilità dei colleghi e/o dei diretti superiori.

 

Il Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, presentando a Strasburgo i dati dell'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Aessl), ha lanciato un’allarme secondo cui gli europei vessati sul lavoro sarebbero circa 40 milioni, di cui un milione e mezzo in Italia (dati Ispesl -  Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale).

In termini economici questo fenomeno ha un costo valutato intorno ai 20 miliardi di euro l’anno.

Secondo l'Ispesl un lavoratore sottoposto a violenze psicologiche ha infatti un rendimento inferiore del 70 per cento in termini di produttività, con un’incidenza sul costo sostenuto dal datore di lavoro pari ad un incremento del 180%.

Ciò deriva anche dagli effetti negativi che questo fenomeno ha sulla salute del dipendente, il quale spesso sviluppa reazioni psicosomatiche come cefalea, tachicardia, gastriti, dolori osteoarticolari e disturbi dell'equilibrio, fino ad arrivare all’ansia, disturbi dell'umore e perfino a reazioni estreme come l’anoressia, la bulimia e l’alcolismo.

 

Sul piano legale non è facile dimostrare di essere vittima del mobbing. Ad oggi, in Europa, solo la Francia e la Svezia hanno adottato leggi specifiche per contrastare questo fenomeno.

In Italia comunque, anche in assenza di specifici provvedimenti legislativi è possibile difendersi grazie a norme già esistenti nel nostro ordinamento, che assicurano la tutela del lavoratore ed il risarcimento dei danni subiti per comportamenti assimilabili al “mobbing”.

 

L’articolo 2087 del Codice Civile sancisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti. Pertanto il datore di lavoro deve predisporre all’interno della propria azienda non solo le misure espressamente imposte dalla legge, ma anche tutte le altre eventuali misure che si rendano concretamente necessarie.

E’ questo il caso della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, depositata il 16/11/99.

 

Con questa sentenza il “mobbing” è entrato nella giurisprudenza italiana del lavoro e, senza dubbio, potrà estendere il campo di responsabilità dell’imprenditore che potrà essere chiamato a rispondere in prima persona sia nel caso in cui non fosse in grado di circondarsi di collaboratori competenti e corretti, sia nel caso in cui non fosse in grado di vigilare sul comportamento dei propri dipendenti, evitando che si verifichi la lesione di un diritto soggettivo assoluto, ovvero quello alla salute dell’individuo.

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