| Introduzione |
Obiettivo
della legge delega è quello di istituire flessibilità al
fine di incrementare l'occupazione, soprattutto quella
giovanile. Tale obiettivo viene perseguito attraverso
l'abolizione del monopolio del collocamento pubblico e l'agevolazione al ricorso ad alcuni istituti già presenti nel
nostro ordinamento, quali il Lavoro interinale, il Part time, le Collaborazioni
Coordinate e Continuative, il job sharing. |
| La
riforma del collocamento pubblico |
La
legge delega intende creare un unico soggetto intermediario che
abbia come obiettivo un interesse pubblico. Novità fondamentale
è che verrà abrogato il monopolio del collocamento pubblico e i
principi che il governo dovrà seguire nel disciplinare tale
materia saranno di semplificazione e snellimento delle attività
di incontro e intermediazione fra domanda e offerta. Enti
certificati ( intermediari pubblici o privati, ovvero associazioni
di categloria) saranno autorizzati a gestire tutte le fasi del
processo, dalla ricerca della candidature all'assunzione e
collaboreranno strettamente con il Ministero del Lavoro.
La legge delega
prevede altresì interventi di ammodernamento del sistema
formativo.
|
| Il
lavoro interinale
|
La legge delega
prevede che l'utilizzo di personale assunto e gestito da altri,
può essere una pratica stabile e a tempo indeterminato.
Si configura così, anche per il lavoro, "in presenza di ragioni di
carattere tecnico, produttivo od organizzativo", la
possibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto
di somministrazione con il quale l'imprenditore e
l'Azienda di fornitura di lavoro pattuiscono l'erogazione di una
prestazione lavorativa fino al momento della disdetta, che
avverrà nei modi e nei tempi concordati. Ai lavoratori che
prestano l'attività in virtù del contratto di somministrazione
è garantito lo stesso trattamento previsto per i dipendenti di
pari livello impiegati nell'impresa utilizzatrice.
|
Un
tempo nel nostro ordinamento era esplicitamente vietato
per un'impresa utilizzare un lavoratore assunto da
un'altra impresa. Con l'istituzione del lavoro
interinale, si è aperta una breccia, tuttavia, fino
all'avvento della legge delega, il ricorso al lavoro
interinale era previsto esclusivamente per esigenze
specifiche contingenti ed aveva limiti ben precisi nella
durata. |
|
Il
part time
|
Glossario:
part time è un contratto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato in cui il tempo lavorato è
inferiore al tempo pieno. Si distingue in Part time
orizzontale quando il lavoro si svolge in tutti i giorni
previsti ma con un tempo inferiore, Part time
verticale quando il lavoro si svolge a tempo
pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana
lavorativa |
|
La
legge delega, nell'art. 3 prevede la possibilità di apporre
clausole elastiche al contratto di part time. Viene prevista la
possibilità di un part time orizzontale o misto che possa
cambiare nel corso del rapporto di lavoro, incrementandosi
conseguentemente, anche la retribuzione (b). Ad esempio, in
un'attività commerciale, il datore di lavoro può, all'interno
dello stesso contratto, modificare i turni inizialmente
concordati, in modo da fronteggiare eventuali picchi orari di
lavoro. Le modalità con cui verrà applicata questa forma
saranno definite nei contratti collettivi di lavoro o, in
mancanza di questi, concordate con il lavoratore. Al
fine di incrementare l'occupazione nei giovani dovrà essere
agevolato il ricorso a forme di part time per i lavoratori
anziani (punto d). |
| Collaborazioni
Coordinate e Continuative (Co.Co.Co) |
I
contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno
avere, per essere validi, i seguenti requisiti (Art. 4):
forma scritta
indicazione
della durata della collaborazione (se a tempo determinato
o determinabile)
oggetto
(es. uno o più progetti di lavoro, l'esclusione del vincolo di
subordinazione)
indicazione
di un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla
quantità di lavoro
dovrà
essere estesa a questi contratti la tutela in tema di
sicurezza dei luoghi di lavoro, maternità, malattia, infortunio
.
dovrà
essere individuato un sistema di sanzioni nel caso in cui
il contratto violi i requisiti di legge.
|
| Collaborazioni
occasionali |
Nell'art.
4 vengono definite le Collaborazioni occasionali come:" rapporti di
lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con
lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro"
|
| Job
on call - Job sharing |
Per
le prestazioni discontinue o intermittenti potrà essere
utilizzato il lavoro a chiamata (job on call), prevedendo due
diverse ipotesi: se il datore di lavoro ha necessità di
obbligare il lavoratore a rispondere positivamente ogni volta
che è chiamato, allora dovrà corrispondere, oltre al compenso
per la prestazione, una "congrua"
indennità per il periodo di inattività, al contrario, se
il lavoratore può non rispondere alla chiamata, non viene
prevista un'indennità, ma solo la retribuzione del lavoro
effettivamente svolto.
Sul job sharing,
la legge delega si limita a ribadirne l'ammissibilità.
| Glossario:
il job sharing è un rapporto di lavoro subordinato in
cui due o più lavoratori in solido si obbligano ad
adempiere ad un'unica prestazione lavorativa. Tale forma
contrattuale era stata già prevista nel 1998 da una
Circolare del Ministero del lavoro (circ. n. 43 del 7
aprile 1998) |
|
|
|
|
|