La riforma del mercato del lavoro: una sintesi della legge n.30 del 14.02.03

Introduzione

Obiettivo della legge delega è quello di istituire  flessibilità al fine di incrementare l'occupazione, soprattutto quella giovanile. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'abolizione del monopolio del collocamento pubblico e l'agevolazione al ricorso ad alcuni istituti già presenti nel nostro ordinamento, quali il Lavoro interinale, il Part time, le Collaborazioni Coordinate e Continuative, il job sharing.

La riforma del collocamento pubblico

La legge delega intende creare un unico soggetto intermediario che abbia come obiettivo un interesse pubblico. Novità fondamentale è che verrà abrogato il monopolio del collocamento pubblico e i principi che il governo dovrà seguire nel disciplinare tale materia saranno di semplificazione e snellimento delle attività di incontro e intermediazione fra domanda e offerta. Enti certificati ( intermediari pubblici o privati, ovvero associazioni di categloria) saranno autorizzati a gestire tutte le fasi del processo, dalla ricerca della candidature all'assunzione e collaboreranno strettamente con il Ministero del Lavoro.

La legge delega prevede altresì interventi di ammodernamento del sistema formativo.

Il lavoro interinale

La legge delega prevede che l'utilizzo di personale assunto e gestito da altri, può essere una pratica stabile e a tempo indeterminato. Si configura così, anche per il lavoro, "in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo", la possibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto di somministrazione con il quale l'imprenditore e l'Azienda di fornitura di lavoro pattuiscono l'erogazione di una prestazione lavorativa fino al momento della disdetta, che avverrà nei modi e nei tempi concordati. Ai lavoratori che prestano l'attività in virtù del contratto di somministrazione è garantito lo stesso trattamento previsto per i dipendenti di pari livello impiegati nell'impresa utilizzatrice.

Un tempo nel nostro ordinamento era esplicitamente vietato per un'impresa utilizzare un lavoratore assunto da un'altra impresa. Con l'istituzione del lavoro interinale, si è aperta una breccia, tuttavia, fino all'avvento della legge delega, il ricorso al lavoro interinale era previsto esclusivamente per esigenze specifiche contingenti ed aveva limiti ben precisi nella durata. 

Il part time

Glossario: part time è un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in cui il tempo lavorato è inferiore al tempo pieno. Si distingue in Part time orizzontale quando il lavoro si svolge in tutti i giorni previsti ma con un tempo inferiore, Part time verticale  quando il lavoro si svolge a tempo pieno, ma solo per alcuni giorni della settimana lavorativa 

La legge delega, nell'art. 3 prevede la possibilità di apporre clausole elastiche al contratto di part time. Viene prevista la possibilità di un part time orizzontale o misto che possa cambiare nel corso del rapporto di lavoro, incrementandosi conseguentemente, anche la retribuzione (b). Ad esempio, in un'attività commerciale, il datore di lavoro può, all'interno dello stesso contratto, modificare i turni inizialmente concordati, in modo da fronteggiare eventuali picchi orari di lavoro. Le modalità con cui verrà applicata questa forma saranno definite nei contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di questi, concordate con il lavoratore.

Al fine di incrementare l'occupazione nei giovani dovrà essere agevolato il ricorso a forme di part time per i lavoratori anziani (punto d).

Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co)        I contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno avere, per essere validi, i seguenti requisiti (Art. 4):

forma scritta

indicazione della durata della collaborazione (se a tempo determinato o determinabile)

oggetto (es. uno o più progetti di lavoro, l'esclusione del vincolo di subordinazione)

indicazione di un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro

dovrà essere estesa a questi contratti la tutela in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, maternità, malattia, infortunio .

dovrà essere individuato un sistema di sanzioni nel caso in cui il contratto violi i requisiti di legge.

Collaborazioni occasionali  Nell'art. 4 vengono definite le Collaborazioni occasionali come:" rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro"         
Job on call - Job sharing Per le prestazioni discontinue o intermittenti potrà essere utilizzato il lavoro a chiamata (job on call), prevedendo due diverse ipotesi: se il datore di lavoro ha necessità di obbligare il lavoratore a rispondere positivamente ogni volta che è chiamato, allora dovrà corrispondere, oltre al compenso per la prestazione,  una "congrua" indennità  per il periodo di inattività, al contrario, se il lavoratore può non rispondere alla chiamata, non viene prevista un'indennità, ma solo la retribuzione del lavoro effettivamente svolto.

Sul job sharing, la legge delega si limita a ribadirne l'ammissibilità.

Glossario: il job sharing è un rapporto di lavoro subordinato in cui due o più lavoratori in solido si obbligano ad adempiere ad un'unica prestazione lavorativa. Tale forma contrattuale era stata già prevista nel 1998 da una Circolare del Ministero del lavoro (circ. n. 43 del 7 aprile 1998)