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È
stata emessa dal Tribunale di Catania -
Sezione Quarta Civile, in data 29 giugno, una interessante sentenza circa le
distinzioni di responsabilità sussistenti tra provider e content provider. Con
la sentenza il Tribunale ha condannato un content provider per omissione di
controllo e verifica dei profili di lesività
emergenti dai contenuti
sussistenti nel sito, ed in specie con riferimento alla lesione del diritto
d’autore laddove sul sito di un comune dal content provider gestito, era
stato pubblicato uno scritto senza alcuna autorizzazione del titolare. Vediamo
innanzi tutti i presupposti giuridici su
cui si è basato il giudice.
Occorre
premettere che la disciplina giuridica circa le responsabilità degli ISP è
dettata dal recente decreto legislativo n. 70 emanato nel 2003, il quale reca
la normativa relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico. Nel
decreto – emanato in attuazione della direttiva 2000/31/CE, la cosiddetta
direttiva sull’e-commerce – si distinguono
puntualmente le responsabilità che emergono da attività di mere
conduit, caching ed hosting. Vediamole sinteticamente. L’attività di mere
conduit consiste nel trasmettere su una rete di comunicazione informazioni
come richieste dal destinatario del servizio, o nel fornire l’accesso alla
rete. Un tale servizio – proprio dell’access provider – esonera
totalmente da qualsiasi responsabilità il prestatore, non vigendo alcun
obbligo di controllo proprio per l’oggettività della prestazione resa (salvo
ovviamente che la figura del prestatore coincida con quella di colui che
origina la trasmissione o seleziona o modifica le informazioni).
Altra attività è quella di caching. Il decreto stabilisce che
qualora il servizio consista nel trasmettere su una rete di comunicazione
informazioni fornite da un destinatario del servizio, della memorizzazione
intermedia e temporanea nonché automatica delle informazioni effettuata al
solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari
a loro richiesta, non comporta responsabilità del prestatore. Quest’ultimo
però è in una posizione intermedia, laddove la norma prevede espressamente la
sua responsabilità nel caso in cui modifichi le informazioni, non si conformi
alle condizioni di accesso alle informazioni, non si conformi con l’uso
lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore
per ottenere dati sull’impiego di informazioni o non agisca
prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare
l’accesso, qualora venga a conoscenza del fatto che di
tali informazioni l’autorità
giudiziaria ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Infine, in
materia di hosting, ovvero qualora il servizio consista in attività di
memorizzazione di informazioni, è prevista l’assenza di responsabilità del
prestatore in relazione alle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio salvo che il prestatore fosse a conoscenza del fatto
che l'attività o l'informazione era illecita: in tal caso sarà riconducibile
nei confronti dello stesso una responsabilità colposa nel caso in cui,
consapevole della presenza sul sito di materiale non lecito e presuntivamente
non lecito, ometta di accertarne l’illiceità, o una responsabilità dolosa
laddove abbia completa consapevolezza della antigiuridicità
della condotta dell’utente cui presta il servizio, omettendo
volontariamente di intervenire o di segnalare
opportunamente i fatti all’autorità competente. È esclusa la
perseguibilità del prestatore qualora, venuto
a conoscenza di fatti illeciti su
comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per rimuovere
immediatamente le informazioni illecite.
Riassumendo:
è irresponsabile il provider che fornisca esclusivamente la connessione alla
rete, mentre è responsabile il
provider che fornisca servizi di caching o hosting qualora sia a conoscenza
dell’illiceità dei contenuti.
Su
queste premesse legislative, il Tribunale una volta accertata in sede
dibattimentale la gestione autonoma di certo materiale altrui da parte del
provider, lo ha ritenuto responsabile diretto della lesione del diritto di
autore.
L’ennesima
conferma che per i provider che non offrono esclusivamente connettività ed
accesso, appare doveroso controllare e verificare la provenienza e gli
eventuali diritti dei terzi su immagini e scritti che pubblicano sui siti: ad
oggi la legislazione non sembra più offrire
margini interpretativi in sede giurisdizionale.
Avv.
Valentina
Frediani
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